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Arte e cultura a Milano

Voglio partire da un fatto concreto, capitato a noi, perché racconta meglio di qualsiasi principio astratto cosa significhi, oggi, fare ricerca sull’arte in Italia.
Stiamo sviluppando un sistema di analisi per l’attribuzione di dipinti antichi: uno strumento che, a partire dalle immagini di un’opera, ne studia lo stile, la datazione, i materiali e li confronta con il corpus di opere certe di possibili autori. Un lavoro che vive di una materia prima sola: immagini ad altissima risoluzione. Senza quelle, semplicemente, non si può fare nulla. La differenza tra una mano e un’altra, in un dipinto fiammingo del Quattrocento, si gioca su dettagli che a bassa risoluzione non esistono.
Per mettere alla prova il sistema su un’opera conservata al Metropolitan Museum of Art di New York, abbiamo scaricato in pochi secondi, gratuitamente, non solo l’immagine del dipinto in altissima definizione, ma persino la sua riflettografia infrarossa — il documento tecnico che svela il disegno nascosto sotto la pittura, la “scrittura” segreta dell’artista. Tutto in pubblico dominio, a disposizione di chiunque, in qualunque parte del mondo.
Per ottenere materiale comparabile da musei italiani — indispensabile per costruire il termine di paragone, dato che molti dei maestri da confrontare sono custoditi in Italia — le nostre richieste sono rimaste senza risposta. Non un diniego argomentato: il silenzio.
Il risultato è surreale: non riusciamo a completare il collaudo di uno strumento di ricerca, pensato anche per studiare il patrimonio italiano, perché proprio il patrimonio italiano è quello a cui non possiamo accedere. Possiamo lavorare sulle opere di New York, di Amsterdam, di Washington. Non su quelle di casa nostra.
I musei statali italiani sono beni pubblici, conservati e tutelati con le risorse dei contribuenti. Appartengono alla collettività: lo Stato non ne è proprietario privato, ma amministratore per conto di tutti i cittadini.
Da ciò discende una conseguenza che dovrebbe essere ovvia: l’immagine di un’opera in pubblico dominio — un dipinto di cinque secoli fa, il cui autore è morto da mezzo millennio — è essa stessa un bene comune immateriale, parte della cultura condivisa dell’umanità. Eppure in Italia non è trattata così. E negli ultimi anni la distanza tra ciò che dovrebbe essere e ciò che è si è persino allargata.
Facciamo chiarezza, perché qui la confusione regna e spesso conviene a chi vorrebbe lasciare le cose come stanno.
Nel 2014 il decreto cosiddetto Art Bonus (d.l. 83/2014, convertito nella legge 106/2014) ha sancito la libertà di fotografare i beni culturali nei musei pubblici e di diffondere quelle immagini per fini non commerciali: una conquista reale, ottenuta dopo anni di mobilitazione della ricerca e delle associazioni.
Ma qualsiasi utilizzo che esuli dal “non commerciale” resta vincolato a un’autorizzazione preventiva e al pagamento di un canone, secondo gli articoli 107 e 108 del Codice dei beni culturali. E nel 2023 è arrivato il Decreto Ministeriale 11 aprile 2023, n. 161, che ha fissato gli importi minimi di quei canoni, sottoponendo per la prima volta a tariffa — denunciano le consulte universitarie — anche la pubblicazione di riproduzioni nei periodici scientifici, con un impatto diretto sui giovani ricercatori e sulle loro carriere.
Il paradosso, fotografato senza pietà dai giuristi, è che le immagini della Venere di Botticelli, del David di Michelangelo, dell’Uomo Vitruviano di Leonardo potrebbero essere liberamente utilizzabili, anche a fini commerciali, in tutti i Paesi del mondo tranne che in Italia, il Paese che le custodisce.
Non è la lamentela di un singolo. È un nodo che la migliore dottrina giuridica italiana ha analizzato a fondo. Tra le voci più autorevoli c’è quella del professor Roberto Caso, docente alla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Trento, studioso di diritto d’autore e scienza aperta, autore di un saggio dal titolo già di per sé eloquente: Il David, l’Uomo Vitruviano e il diritto all’immagine del bene culturale: verso un’evaporazione del pubblico dominio? (Foro italiano, 2023).
Caso ha messo a fuoco con chiarezza la direzione presa dal nostro Paese: con riferimento ai beni culturali in pubblico dominio, mentre ci si muoveva verso l’accesso aperto, negli ultimi anni — in particolare dal 2022 — si è manifestata una rinnovata tendenza a spingere verso l’accesso chiuso, sulla base degli articoli 107 e 108 del Codice dei beni culturali.
E ha smontato l’argomento principale di chi difende le restrizioni, con un rilievo che descrive con precisione la nostra esperienza: la difesa a tutti i costi dell’accesso chiuso genera danni sistemici e si rivela per giunta velleitaria nella sua stessa applicazione — basti pensare a una riproduzione effettuata dall’altra parte del mondo, o alle innumerevoli riproduzioni reperibili sulle bancarelle di Roma, Firenze e Venezia. È esattamente ciò che ci è capitato: ciò che l’Italia ci nega, lo abbiamo ottenuto in un istante dai server di New York. Il muro, oltre che ingiusto, è inefficace.
Caso osserva anche, sul versante positivo, che la società chiede a gran voce la libera riproducibilità delle opere di pubblico dominio, e che perfino la didattica di scuole e università ne trarrebbe beneficio. È una richiesta che viene dal basso, dal mondo della conoscenza, e che si scontra con un’inerzia normativa.
Attorno a questa posizione si è formato negli anni un fronte ampio e documentato. C’è il movimento Fotografie Libere per i Beni Culturali, capitolo italiano di Creative Commons, fondato dal ricercatore Mirco Modolo, che sostiene una tesi netta: le riproduzioni dei beni pubblici in pubblico dominio devono essere libere, cioè gratuite e svincolate da autorizzazione preventiva. Ci sono i volumi curati da Daniele Manacorda e Modolo — Le immagini del patrimonio culturale: un’eredità condivisa? (Pacini, 2023) — che invitano a superare la confusione tra il bene culturale materiale (la tavola dipinta, da tutelare nella sua fisicità) e la sua immagine (bene immateriale che, in pubblico dominio, è patrimonio comune). Ci sono le associazioni di musei, archivi e biblioteche — AIB, ANAI, ICOM — che chiedono da tempo la revisione del Codice. E ci sono le petizioni delle Consulte Universitarie contro il DM 161/2023.
C’è anche un argomento giuridico di fondo: le restrizioni vengono spesso giustificate invocando la tutela del “carattere storico-artistico” dei beni, ma — osservano gli studiosi — le norme di tutela attengono alla fisicità delle opere, non autorizzano un controllo proprietario sull’uso sociale della loro immagine, che in pubblico dominio è un bene comune non assoggettabile a vincoli.
Si potrebbe pensare a una questione per addetti ai lavori. È un errore: le conseguenze sono concrete e si ritorcono contro il patrimonio che si dice di voler proteggere.
Primo: si soffoca la ricerca. Uno studioso che debba confrontare decine di opere e si veda chiedere canone e autorizzazione per ciascuna immagine, semplicemente rinuncia — o, come noi, è costretto a fermarsi. La ricerca vive di comparazione, e la comparazione vive di immagini. Il nostro caso lo dimostra: uno strumento d’avanguardia, sviluppato in Italia, bloccato sul nascere dall’impossibilità di accedere alle immagini italiane.
Secondo, e più paradossale: si danneggia proprio il patrimonio italiano. Potendo scegliere, editori, registi, designer e ricercatori di tutto il mondo preferiscono le immagini ad alta risoluzione e liberamente riutilizzabili dei grandi musei stranieri — il Metropolitan, il Rijksmuseum, la National Gallery di Washington, che hanno scelto l’open access — anche per opere di artisti italiani conservate all’estero. Il capolavoro custodito a Londra o a New York circola; quello custodito a Firenze o a Napoli resta prigioniero del proprio cartellino. Chi ci perde è l’Italia.
Nel frattempo, lo stesso Ministero non si fa scrupolo di usare le immagini del patrimonio per le proprie campagne promozionali. Verrebbe da chiedersi perché lo sfruttamento dell’immagine debba ritenersi legittimo quando lo fa lo Stato, e vincolato quando lo fa un cittadino, un’impresa culturale o un ricercatore. Dopotutto, sono soldi dei contribuenti quelli spesi per conservare e tutelare.
Sia chiaro: nessuno chiede l’abolizione della tutela. I musei hanno il diritto — il dovere — di proteggere l’integrità fisica delle opere e di impedire usi lesivi o degradanti delle riproduzioni. Tutto questo è sacrosanto.
Ma una volta fugate le legittime preoccupazioni — una volta chiarito che l’immagine serve allo studio, alla conoscenza, al progresso della ricerca — il silenzio non è una risposta accettabile da parte di un’istituzione che appartiene a tutti noi. C’è una differenza abissale tra tutelare e imprigionare. Tutelare significa custodire un bene comune perché resti vivo e fruibile. Imprigionare significa trasformare un patrimonio condiviso in proprietà chiusa, accessibile solo a chi può pagare o attendere mesi. Il primo è l’atteggiamento di uno Stato che si concepisce come amministratore per conto dei cittadini. Il secondo, quello di un sovrano che si crede padrone.
L’Italia ha tutto per essere all’avanguardia: il patrimonio più ricco del mondo, una tradizione di studi insuperata, una comunità di ricercatori appassionati. Le manca solo la scelta politica di trattare le immagini del proprio patrimonio in pubblico dominio per ciò che sono: beni comuni immateriali, da restituire alla collettività. La strada è segnata da chi l’ha già percorsa: banche dati pubbliche ad accesso aperto, immagini ad alta risoluzione scaricabili gratuitamente, sull’esempio della direttiva europea 2019/1024 e di ciò che i grandi musei internazionali già fanno.
Finché ciò non accadrà, continueremo ad avere ricercatori italiani che studiano i capolavori di casa propria attraverso i server di altri Paesi. E continueremo a chiederci perché, se davvero “lo Stato siamo noi”, le immagini di ciò che è nostro debbano restare le uniche a non appartenerci — e perché uno strumento nato per valorizzare quel patrimonio debba fermarsi proprio davanti alla porta dei nostri musei.
Giovanni Manzo
Questo articolo nasce da un’esperienza diretta di ricerca sull’attribuzione di opere antiche. I riferimenti normativi (d.l. 83/2014 “Art Bonus”; artt. 107-108 del Codice dei beni culturali e del paesaggio; D.M. 161/2023) e le posizioni di studiosi e associazioni citate sono pubblici e verificabili. Per approfondire: R. Caso, “Il David, l’Uomo Vitruviano e il diritto all’immagine del bene culturale: verso un’evaporazione del pubblico dominio?”, in Foro italiano, 2023; il movimento Fotografie Libere per i Beni Culturali (Creative Commons Italia); il volume “Le immagini del patrimonio culturale: un’eredità condivisa?” a cura di D. Manacorda e M. Modolo (Pacini, 2023); le petizioni delle Consulte Universitarie.